Risarcimento del danno per impossibilità di intraprendere un viaggio a causa del coronavirus

Risarcimento del danno per impossibilità di intraprendere un viaggio a causa del coronavirus
16 Maggio 2022: Risarcimento del danno per impossibilità di intraprendere un viaggio a causa del coronavirus 16 Maggio 2022

IL CASO. Tizio e Caia, affetta da una patologia autoimmune, sottoscrivevano con un’agenzia di viaggi un “pacchetto turistico” per un viaggio in crociera ai Caraibi.

A febbraio 2020, a causa del diffondersi dell’epidemia da Covid, i voli aerei provenienti dall’Italia venivano sospesi e il medico curante di Caia sconsigliava a quest’ultima di intraprendere viaggi aerei a causa dell’incompatibilità della sua condizione di salute con la diffusione del Covid.

A seguito del rifiuto da parte dell’agenzia di rimborsare il corrispettivo già pagato per il viaggio, la coppia conveniva in giudizio l’agenzia, avanti al Tribunale di Lodi, per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo già versato.

L’agenzia di viaggi, nel costituirsi in giudizio, contestava il fatto che la coppia avesse deciso di recedere dal contratto a causa delle condizioni di salute di Caia, indipendentemente dal diffondersi del coronavirus.

LA DECISIONE. Con la sentenza n. 1179 del 19 gennaio 2022, il Tribunale di Lodi ha accolto la domanda proposta da Tizio e Caia.

In primo luogo, il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, si era verificata la fattispecie prevista dall’art.  28, primo comma, lettera f) del d.l. n. 9/2020, secondo il quale “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati dai soggetti intestatari di tiolo di viaggio, acquistati in Italia avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19”, posto che lo Stato di destinazione della coppia aveva sospeso i voli aerei provenienti dall’Italia.

Secondariamente, il Tribunale ha rilevato che, a prescindere dall’applicazione della suddetta normativa emergenziale, il contratto stipulato con l’agenzia di viaggi doveva ritenersi risolto ai sensi dell’art. 1463 c.c., poiché era diventato impossibile per la coppia utilizzare la prestazione “turistica” per una causa a loro non imputabile, imprevedibile e imprevista, quale era la diffusione del coronavirus connessa alla preesistente patologia di Caia.

Ha, poi, osservato che l’agenzia aveva tenuto un comportamento ingiustificato, non garantendo ai propri clienti il rimborso del prezzo del “pacchetto turistico”.

Per tali ragioni, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la risoluzione del contratto stipulato con l’agenzia di viaggi per impossibilità sopravvenuta dell’utilizzazione della prestazione e condannato quest’ultima alla restituzione del corrispettivo versato dalla coppia.

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